Tarsu: si alla tassazione per la superficie effettiva
Scritto da Carlo Cazzaniga • Venerdì, 12 novembre 2010 • Categoria: Norme & fisco
Il calcolo delle superfici ai fini dell'ici, è sempre stato oggetto di contenzioso tra amministrazione e proprietà.
Spesso, vengono calcolate anche porzioni di superficie non effettive, che determinano un sostanzioso incremento del tributo da saldare.
Cortili, cantine e spazi mansardati, sono le situazioni più inflazionate.
Queste ultime soprattutto, non hanno sempre un'altezza da considerare abitabile, ciononostante vengono conteggiate al 100% della loro godibilità.
Interessante a riguardo, è questo spunto apparso su sole24ore che riportiamo integralmente.
La mia abitazione è composta da un primo piano di circa 52 mq e soprastante soffitta di 60 mq (altezza minima 1,20 metri e massima 3 metri) collegata al primo piano da scala interna. Il comune, per il 2004 e il 2005, mi ha inviato un accertamento ritenendo che io abbia dichiarato meno di quanto risulta al catasto (dichiarati, nel 1991, 70 mq composti dai 52 più il 25% della soffitta contro i 112 mq catastali).
Se l'accertamento mi è stato notificato ad ottobre 2010, possono applicarmi una sanzione per il 2004 visto che sono passati più di 5 anni?Per la soffitta, inoltre, il comune sostiene che va calcolata al 100 per cento.
Io ritengo che, secondo quanto stabilito dalla legge 311/2004 (finanziaria 2005) e dal provvedimento del 9 agosto 2005 dell'agenzia del Territorio (Gazzetta Ufficiale 195 del 23 agosto 2005), la soffitta debba essere calcolata al 50 per cento.
Chi ha ragione?
Ha ragione il comune, che ha tassato la superficie effettiva della casa del lettore, ottenuta dalla somma del primo piano e della soffitta.La legge 30 dicembre 2004, n. 311 – che ha modificato l’articolo 70, comma 3, del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507 – non è invocata a proposito.
La disposizione introdotta nel 2004 – per effetto della quale la superficie tassabile in base alla denuncia non può essere inferiore all’80 per cento di quella catastale – riguarda il contenuto della denuncia, e non dell’accertamento.
Perciò il comune, tassando la superficie effettiva, non ha fatto cattivo uso dei propri poteri.
Le norme che disciplinano il calcolo della superficie catastale (fra cui il provvedimento dell’agenzia del Territorio citato dal lettore) sono strumentali all’accertamento del valore di mercato di un immobile, e quindi della rendita che può produrre.
Per questa ragione alcune parti (tra cui le soffitte) degli immobili a destinazione "ordinaria" (incluse le abitazioni) sono computate per una loro frazione (30 per cento, 50 per cento eccetera), così recependo talune indicazioni del mercato.
Tali norme non rivestono alcun ruolo nella determinazione della superficie soggetta a tassa sui rifiuti, perché i rifiuti "ordinariamente producibili", in base ai quali si paga la tassa, si presumono proporzionali alla superficie occupata, indipendentemente che si tratti di vani principali o di soffitte.
Venendo al primo dei due quesiti, nel corso del 2010 il comune poteva rettificare la tassa evasa nel 2004 (articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il quale la denuncia può essere rettificata fino alla fine del quinto anno successivo a quello nel quale fu presentata).
Considerato che la denuncia infedele è quella relativa al 2004, che fu presentata (o che non fu rettificata dal contribuente, variando quella iniziale del 1991) entro il 20 gennaio 2005, la fine del quinto anno successivo è il 31 dicembre 2010.
Perciò l’accertamento notificato a ottobre 2010 è regolare.
Per la denuncia infedele può essere inflitta la sanzione per dichiarazione infedele.
La sanzione relativa al 2004 deve essere inflitta nello stesso termine entro il quale scade l’accertamento (articolo 20, comma 1, del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472: « … l'atto di irrogazione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi…»).
Via: casa24.ilsole24ore.com






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Giuseppe57
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